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Doppio incarico: il Tribunale Federale rigetta il ricorso degli allenatori

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Di Redazione

Nulla di fatto nella prima tappa della “battaglia” degli allenatori di Serie A contro il divieto di doppio incarico stabilito dalla Lega. Il Tribunale Federale della Fipav ha infatti rigettato, dichiarandosi incompetente, il ricorso presentato da una pattuglia di tecnici rappresentati dall’avvocato Elisabetta Frate: nello specifico si tratta di Andrea Giani (Modena), Roberto Piazza (Milano), Fabio Soli (Cisterna), Paolo Montagnani (Siena), Dante Boninfante e Samuele Papi (Prata), ma nel corso dell’udienza sono intervenuti anche Radostin Stoytchev, Dario Simoni, Roberto Santilli, Roberto Rotari e Francesco Oleni.

Gli allenatori – come preannunciato nella conferenza stampa tenutasi qualche settimana fa – contestavano una situazione di “grave lesione dei propri diritti” e ritenevano il regolamento in “aperta violazione” delle normative italiane ed europee sul lavoro e della Costituzione Italiana. I ricorrenti citano in particolare il Decreto legislativo 104/22, che vieta al datore di lavoro di impedire al lavoratore di svolgere un’altra attività al di fuori dell’orario concordato, a meno che quest’ultima rechi pregiudizio alla salute e alla sicurezza del lavoratore o sia in conflitto d’interessi. Ipotesi, quest’ultima, che i tecnici ritengono non sussista, perché “non vi è alcuna possibilità concreta per l’allenatore di condizionare il mercato degli atleti“.

Il regolamento sul doppio incarico, inoltre, negherebbe agli allenatori “il godimento e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale“. Ultimo tema sollevato dalla difesa è quello della discriminazione con il volley femminile, che non è interessato da norme analoghe.

La Lega Pallavolo Serie A aveva ribattuto sostenendo che, poiché il regolamento prevede sanzioni solo a carico delle società e non degli allenatori, questi ultimi non sono legittimati a impugnarlo, e negando che vi siano violazioni delle norme e dei principi di legge, dato che resterebbe comunque consentito all’allenatore svolgere il doppio incarico, purché la società di appartenenza paghi la relativa sanzione economica.

A fare breccia, tuttavia, è stata la prima argomentazione chiamata in causa dalla Lega, quella dell’inammissibilità del ricorso. Il giudice, infatti, richiamandosi a una nota inviata dal Segretario Generale della Fipav, ha evidenziato come il regolamento impugnato non sia stato in alcun modo recepito dalla Federazione: la Lega, spiega la sentenza, è un Consorzio privato e “in quanto tale ha il potere di disciplinare l’attività al suo interno. (…) Le ragioni per un eventuale accertamento dell’illegittimità (…) non possono che essere fatte valere con gli strumenti previsti nello statuto dell’ente o dal codice civile. Questo Tribunale ritiene di non avere competenza per quanto chiesto e comunque non ha il potere di rispondere positivamente alla domanda come posta dalle parti ricorrenti, stante la mancanza di giurisdizione dell’organo per norme non emanate né riconosciute dalla Federazione“.

(fonte: Federvolley.it)

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