Fipav e Leghe: lo Statuto che regola il rapporto tra Federvolley e Serie A

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I rapporti tra le leghe nazionali di pallavolo, per intenderci principalmente quelle di Serie A maschile e di Serie A femminile, e la Federazione Italiana Pallavolo sono regolati da uno specifico articolo presente nello Statuto della Federvolley. In più occasioni, nel passato come oggi, il rapporto tra queste istituzioni del volley è stato anche complicato (un recente esempio di alta tensione riguarda il Club Italia imposto dalla Federazione in Serie A2 femminile), e lo è tuttora come riporta pure il presidente della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris, nella prima parte di una sua approfondita intervista concessa a Volley News (clicca QUI per leggerla e saperne di più).

Il “numero uno” della Serie A femminile, per esempio, punta il dito contro la “novità” dell’obbligo introdotto unilateralmente da parte della Federazione sul tesseramento dei “legali rappresentanti e dei componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav“. Un passaggio sul quale la Lega Femminile ha già presentato un ricorso – respinto – al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Così, con un approfondimento sulle variazioni apportate al proprio Statuto dalla Fipav tra il 2024 e il 2025, andiamo a vedere in pratica quello cui si riferisce Fabris, non prima, però, di aver definito che le leghe (ed è un comune denominatore per entrambe, sia per quella maschile che femminile) sono consorzi costituiti dalle società sportive che partecipano ai campionati di Serie A e sono regolate, a loro volta, da statuti e regolamenti interni.

DALLO STATUTO FEDERALE DI GIUGNO 2024 A QUELLO DI MARZO 2025: QUALCOSA E’ CAMBIATO

Tra lo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo approvato dalla 47esima Assemblea straordinaria del 22 febbraio del 2025 a Rimini e quello precedentemente in vigore, da giugno 2024, ci sono un po’ di differenze. Qualcuna, significativa, riguarda proprio il rapporto tra Fipav e leghe, senza differenza tra maschile e femminile o riguardo soltanto i campionati di Serie A, ma per tutte le leghe ed associazioni nazionali riconosciute dalla Fipav.

La prima di queste differenze, importante, riguarda proprio il fatto che se nel 2024 le leghe nazionali “in quanto enti riconosciuti dalla Fipav“, erano “soggette alla giustizia sportiva federale” (comma 4 dell’Art. 65 dello Statuto), nella stesura del 2025 questa voce (la 6 dell’Art. 71) è stata completata dal fatto che i “legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav“. Una variazione non solo formale, ma sostanziale e non di poco conto.

Per dirla con un esempio “leggero”, come tesserato della Federazione il presidente della Lega si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere anche alla giustizia sportiva di una dichiarazione o della pubblicazione di un post sui social network. Senza entrare nel campo dei possibili conflitti di interessi che, veri o presunti che siano, si potrebbero scatenare all’interno delle stesse leghe con una figura che formalmente non può essere “super partes”. Un altro aspetto, poi, non ci sembra di minor valore: se vuole crescere, il mondo dello sport ha bisogno di attirare anche professionisti e professionalità da “fuori settore”, qualcosa che già non è così semplice, e questa imposizione appare più un freno che un incentivo all’integrazione di un valore proveniente da altre esperienze.

Diversa, ma a sua volta non banale, la precisazione al comma 3 del nuovo statuto dove prima la voce si apriva con “Le leghe hanno il compito di organizzare…“, mentre dopo il 2025 con un cambio di soggetto la formula è diventata “La Fipav, con apposita convenzione, affida alle leghe il compito di organizzare…” e via dicendo.

Ovviamente, non sono le uniche modifiche che sono state fatte allo Statuto della Fipav, ma è evidente qualche variazione nei rapporti tra le leghe e la stessa Federazione Italiana Pallavolo. Qui sotto, quindi, evidenziamo le modifiche allo Statuto della Federvolley per quanto riguarda gli ART. 65 e 71 apportate tra il 2024 e il 2025.

LEGHE ED ASSOCIAZIONI NAZIONALI (ART. 65 DEL 2024, DIVENTATO ART. 71 NEL 2025)

1.
La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.

2.
Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell’ordinamento statale, ai principi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV (dal 2025: Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell’ordinamento statale, ai principi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV. Esse garantiscono il principio di democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’assemblea).

3.
Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l’attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell’immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento (dal 2025: La FIPAV, con apposita convenzione, affida alle Leghe Nazionali il compito di organizzare sia l’attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe nazionali è riconosciuto il diritto di cessione dell’immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento).

4.
Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale (diventato, nel 2025, l’Art. 6 in questo modo: Le Leghe e le Associazioni Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale. I legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav).

5.
In caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell’attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma 4, revocando l’avocazione o l’incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.

6.
Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento (diventato, dal 2025, l’Art. 5: Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone (è stato rimosso il passaggio “con regolamento“) le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.

Di Volley News
(© Riproduzione riservata)

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