Foto Pallavolo C9 Arco Riva

Caso Dalfovo, la Corte d’Appello dà ancora ragione al consigliere federale

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Di Redazione

Ennesimo capitolo della battaglia a colpi di sentenze tra Federazione Italiana Pallavolo e CONI sull’eleggibilità del consigliere federale Massimo Dalfovo, in carica come rappresentante degli atleti. A luglio 2021 il Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico aveva accolto il ricorso di Giorgio De Togni, presidente di AIP – Associazione Italiana Pallavolisti, ritenendo che non fosse provata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e rimandando il giudizio sul caso alla Corte Federale d’Appello. Quest’ultima, lo scorso 22 dicembre, ha nuovamente rigettato il reclamo ritenendo che Dalfovo fosse pienamente candidabile.

L’oggetto del contendere è noto: secondo il ricorrente, Dalfovo non può ricoprire la carica essendosi ritirato da molti anni dall’attività agonistica, per poi tesserarsi solo nell’imminenza delle elezioni con una squadra di Serie D, la Pallavolo C9 Arco Riva (che, all’epoca, non poteva scendere in campo per lo stop imposto dalla pandemia). La Corte, previo consulto con la Segreteria Nazionale della Fipav, ritiene che i requisiti siano soddisfatti: Dalfovo si è tesserato il 3 gennaio 2021, dopo aver svolto la visita medica il 24 dicembre 2020 e aver ottenuto il relativo certificato di idoneità, e ha partecipato a due gare di campionato (il 25 aprile e il 22 maggio).

Secondo il giudice, non è rilevante la modesta partecipazione da parte del consigliere federale all’attività della sua squadra: “Alla definizione di ‘atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale’ non risulta associata alcuna precisazione e/o specificazione circa il numero di allenamenti e/o il numero di gare cui l’atleta in attività deve aver partecipato, il numero di minuti in cui deve essere rimasto in campo o quant’altro che possa essere oggetto di conteggio“.

Quanto al fatto (pacificamente accertato) che Dalfovo non abbia svolto alcun allenamento prima della presentazione delle candidature, avvenuta a fine 2021, la Corte ritiene che le circostanze di sospensione dei campionati e dell’attività delle squadre di Serie D concretizzino il verificarsi di “comprovate e documentate ragioni di esonero o di incolpevole impossibilità di fatto” e non incidano quindi sulla candidabilità.

Nella sentenza si legge inoltre che prendere in considerazione anche gli anni precedenti, come richiesto dal ricorrente, “oltre a sancire una disparità di trattamento tra le varie cariche (…) violerebbe il principio di democrazia e di uguaglianza, perché impedirebbe agli atleti più giovani di età o, comunque, di tesseramento di accedere alle rispettive cariche federali e/o comunque di poter essere rappresentativi della rispettiva categoria“. In sostanza, secondo la Corte, “l’aver ripreso, anche da poco, l’attività di campo, sia pure ai modesti livelli che potrebbero essergli consentiti anche in considerazione dell’età, non significa che egli (Dalfovo) non possa essere un valido rappresentante della categoria“.

Va sottolineato inoltre che il collegio giudicante ha rigettato le richieste di ulteriore attività istruttoria da parte dei ricorrenti, che chiedevano tra l’altro di acquisire le testimonianze dei compagni di squadra e di altri tesserati della Pallavolo C9.

La vicenda giudiziaria, comunque, non termina qui: quasi certamente vi sarà un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che, a quasi un anno dalla candidatura di Dalfovo, sarà nuovamente chiamato a esprimersi sulla vicenda.

(fonte: Federvolley.it)

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