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Caso Dalfovo, il CONI: “Non è provata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità”

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Di Redazione

Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato il testo integrale della decisione con la quale, lo scorso 5 luglio, ha rinviato alla Corte d’Appello della Federazione Italiana Pallavolo la decisione sull’eleggibilità di Massimo Dalfovo, attuale rappresentante degli atleti in Consiglio Federale. Fin dal momento della presentazione della candidatura, Giorgio De Togni, presidente di AIP-Associazione Italiana Pallavolisti e a sua volta candidato per la stessa carica, ne aveva contestato la legittimità, ritenendo che Dalfovo non fosse in possesso dei requisiti previsti (in particolare, aver partecipato a competizioni di livello almeno regionale per almeno due stagioni sportive negli ultimi 10 anni).

Il Tribunale Federale e, in seguito, la Corte Federale d’Appello avevano rigettato il ricorso di De Togni, ma il Collegio di Garanzia ha ribaltato la decisione: “(…) Affinché la piena regolarità delle condizioni di eleggibilità del sig. Dalfovo sia effettivamente tale – spiega la sentenza – è necessario che essa venga indagata, non soltanto alla luce della singola disciplina federale, ma attraverso un attento e integrato confronto con il compendio complessivo delle regole e dei principi di rango primario e costituzionale che vengono in rilievo nella fattispecie“.

Il CONI si richiama, in particolare, ai “principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento“, ricordando che “presenza e attualità dei requisiti specifici, che connotano la funzione per la quale avviene la candidatura e la successiva elezione in seno agli organi direttivi dell’ente, costituiscono un momento indefettibile di estrinsecazione della rappresentatività all’interno dell’ordinamento federale“.

Scendendo nel dettaglio, la sentenza rileva poi che “l’art. 22 dello Statuto FIPAV (…) richiede, oltre al mero ‘tesseramento’, degli elementi ulteriori, e nello specifico: l’essere ‘in attività’ e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti ‘non più in attività’, che quest’ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell’arco dell’ultimo decennio“. Nel caso di specie, invece, “emerge che la posizione del sig. Dalfovo non sia adeguatamente corredata da alcuna prova in ordine alla sua attività nel contesto agonistico di riferimento, al di là del mero tesseramento preceduto da visita medica“.

Le norme – insiste il CONI – chiariscono come quello dell’atleta non sia uno status permanente, che si acquisisce una volta e per sempre, essendo strettamente dipendente dall’attualità e della concretezza dello svolgimento dell’attività sportiva agonistica, per un lasso di tempo anteriore alla candidatura tale da consentirne un’apprezzabilità in termini di effettiva preparazione e presenza alle competizioni nazionali o regionali“. Mentre per Dalfovo “non pare affatto incontroverso né provato (…) che i requisiti della candidabilità in qualità di atleta ‘attivo’ sussistessero nella fattispecie concreta. Anzi, pare che il pressoché nullo lasso di tempo intercorrente tra tesseramento e candidatura, a fronte della precedente comprovata inattività del resistente, confermino il contrario“.

La sentenza prosegue parlando di “convergenti circostanze temporali e ambientali nel senso di ritenere che il sig. Dalfovo abbia artificiosamente precostituito le condizioni affinché, non potendo più candidarsi come atleta ‘non in attività’, per aver terminato la carriera oltre il decennio precedente, potesse giovarsi dei requisiti per l’eleggibilità come atleta di nuovo ‘in gioco’“.

Ancora più severa la conclusione: “Il tesseramento e la relativa iscrizione dell’atleta nel campionato, al solo fine di conseguire l’elezione in Consiglio Federale, non supportata nei fatti da alcuna volontà di prendere parte all’attività o da alcuna forma di partecipazione concreta alla preparazione atletica, non solo rappresentano un vulnus per gli altri concorrenti candidati e per l’intera categoria che si intende rappresentare, ma costituiscono altresì una potenziale turbativa al corretto funzionamento e alla regolare organizzazione delle competizioni sportive. Che detta evenienza fosse da escludersi senza ombra di dubbio nella fattispecie concreta, il giudice del merito non ha fornito logico e puntuale riscontro in motivazione“.

La decisione finale è quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello, che (in diversa composizione) dovrà decidere nuovamente sulla candidabilità di Dalfovo.

(fonte: AIP)

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