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Elezioni Fipav: Dalfovo è candidabile. Ma la Corte d’Appello chiede norme più chiare

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Di Redazione

La Corte d’Appello Federale ha respinto il reclamo presentato da Giorgio De Togni, presidente dell’AIP – Associazione Italiana Pallavolisti, sulla decisione del Tribunale Federale che aveva ammesso la candidatura di Massimo Dalfovo alle elezioni della Federazione Italiana Pallavolo in qualità di rappresentante degli atleti. La sentenza della corte riconosce però la scarsa chiarezza delle norme che definiscono il concetto di “atleta in attività” e chiede alla Fipav di definire con più precisione i criteri di eleggibilità.

Non vi è chi non veda – scrive il giudice – come i rilievi mossi dal sig. De Togni – ovvero la circostanza non contestata che il sig. Massimo Dalfovo non abbia partecipato a competizioni di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell’ultimo decennio e che, da molti anni, abbia interrotto l’attività agonistica – suscitino più di una riflessione. Tuttavia la posizione dello stesso Dalfovo, sotto il profilo strettamente formale, è pienamente regolare. Egli infatti, salve le verifiche di persistenza che seguiranno passo passo, possiede, allo stato, i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 22 dello Statuto Federale, ovvero: ha superato la visita di idoneità medico-sportiva, è tesserato presso un sodalizio affiliato che partecipa al campionato di Serie D, e il diritto alla candidatura non può essergli negato in ragione del mancato inizio e/o del temporaneo differimento dell’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria in atto“.

La Corte auspica dunque “un futuro intervento del Legislatore federale atto a superare le criticità emerse nel procedimento in esame, dovendosi disegnare con maggior precisione e rigore il concetto di atleta in attività al fine specifico di garantire la quanto più efficace ed effettiva rappresentanza della categoria Atleti, prevedendo inoltre una successiva verifica periodica circa la persistenza dei requisiti di eleggibilità in considerazione della significativa durata del mandato“.

(fonte: Federvolley.it)

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