La parola fine sul caso Menegatti-Cicolari

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Di Redazione

A circa tre mesi dalla conclusione della vertenza legale tra le due campionesse del Beach Volley azzurro Marta Menegatti e Greta Cicolari, pubblichiamo gli estratti delle due sentenze depositate al termine dei procedimenti intentati dalle atlete. In entrambi i casi è stata dichiarata l’estinzione del reato per remissione della querela.

Dopo aver dato ampio spazio in passato al diritto di replica di entrambe le parti, la redazione di Volley NEWS si augura che ogni polemica sull’annosa vicenda sia a questo punto definitivamente chiusa.

Di seguito la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18 giugno 2019: “All’odierna udienza, previo risarcimento del danno quantificato complessivamente in euro 10.000 e lettura di un comunicato stampa, le parti civili presenti e per il tramite dei loro difensori, muniti di procura speciale, dichiaravano di rimettere la querela dalla quale nasce l’odierno procedimento ed ogni altra querela proposta nei confronti degli imputati (Greta Cicolari, Dimitri Lauwers, Alessio Cicolari e Cristiano Cicolari, n.d.r.). Gli imputati, presenti in aula, hanno a loro volta dichiarato di rimettere le querele a parti inverse ed hanno accettato la remissione. Le parti formulavano quindi coerente richiesta di emissione di sentenza dichiarativa di improcedibilità dell’azione legale per remissione di querela“.

Questa invece la motivazione della sentenza del Giudice Onorario di Pace di Ancona nei confronti di Marta Menegatti (depositata il 30 luglio 2019): “Con atto emesso dal PM in sede veniva disposta la citazione a giudizio per l’udienza del 14/2/2019 dell’imputata per rispondere del reato di cui in rubrica. All’udienza si è dato atto della presenza del verbale di remissione e accettazione della remissione. In considerazione del fatto che ci sono state remissione ed accettazione della remissione extraprocessuali, per quanto sopra e non ricorrendo le condizioni di cui all’art.129, comma 2 c.p.p., deve procedersi al proscioglimento per estinzione del reato, non essendo necessario procedere al dibattimento per l’accertamento di tale causa estintiva“.

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