I provvedimenti del decreto "Cura Italia" a favore di società e lavoratori dello sport

DATA PUBBLICAZIONE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti
SHARE
SHARE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti

Di Redazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 70, il tanto atteso Decreto “Cura Italia”, che contiene una serie di provvedimenti a favore delle persone fisiche e delle imprese, profit e non profit.

Per quanto di interesse per le associazioni e società sportive dilettantistiche segnaliamo:

Art.96   (Indennità collaboratori sportivi)

1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Da una prima lettura gli elementi che emergono sono:

  • il limite dei 50 milioni di euro stanziati per il 2020;
  • i rapporti di collaborazione  svolti a favore non solo di ASD e SSD  ma anche di Federazioni Sportive Nazionali  ed Enti di Promozione Sportiva;
  • la non tassazione dell’indennità ricevuta;
  • il rapporto di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • la mancata percezione di altri reddito di lavoro;
  • la necessità  di autocertificare i requisiti richiesti;
  • la domanda da presentare, dai collaboratori interessati, a Sport e Salute SPA;
  • l’ordine cronologico di presentazione ai fini dell’istruzione della pratica.

Le modalità di presentazione delle domande saranno indicate con  decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni  dalla  data di entrata in vigore del decreto.

(Fonte: comunicato stampa)

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Facebook

ULTIMI

ARTICOLI