Che periodaccio per Rado Stoytchev. Dopo aver raccontato solo ieri il retroscena del mancato accordo con la Federazione Turca, saltato per volontà dei giocatori della nazionale maschile, per l'ex allenatore della Rana Verona arriva anche la sentenza in merito ai già noti fatti di Civitanova, quando al termine della partita era arrivato di fatto alle mani con un tifoso della Lube.
Il Tribunale Federale FIPAV, con comunicato ufficiale n°7 del 9 luglio (QUI il documento integrale), ha disposto una sospensione di 6 mesi da ogni attività federale per Stoytchev e una multa di euro 600,00 a carico della società per responsabilità oggettiva.
Al netto del fatto che quello tra l'allenatore bulgaro e il club veneto fosse un rapporto già compromesso sotto vari punti di vista, quanto accaduto a Civitanova ha rappresentato sicuramente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso portando poi alla separazione che si è consumata in anticipo rispetto agli accordi in essere.
Dopo la storica finale conquistata in Coppa Italia, prima volta per Verona, infatti, Stoytchev rassegnò le sue dimissioni (perché di dimissioni si trattò e non di esonero, questo è corretto sottolinearlo ancora) dopo gara 1 dei quarti di finale Play-Off (QUI il nostro commento sull'intera vicenda).
Dopo Modena, dunque, per Stoytchev si chiude con una sentenza anche questo capitolo italiano. Ce ne sarà mai un altro?
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Il fatto oggetto del capo di incolpazione è provato dalle testimonianze prodotte dalle parti e dalle ammissioni dello stesso incolpato, anche se gli eventi sono raccontati in modo diverso. Le testimonianze prodotte dalla difesa, delle quali risultano utilizzabili solo quelle di tesserati, confermano le offese ricevute dall’incolpato durante la gara e del fatto che questi, al termine dell’incontro, si sia recato sugli spalti contro lo spettatore.
Il Direttore generale dell’altra società in gara, ritenendo che il fatto non sarebbe dovuto arrivare all’attenzione della giustizia sportiva ma risolto fra le parti, sostanzialmente ha riferito di aver visto l’incolpato alle prese con uno spettatore tifoso della propria squadra precisando che l’incolpato teneva la mano fra il petto ed il collo del tifoso, come per tenerlo a distanza; nel mentre proferiva la frase “Sparisci dalla mia visuale”. Anche il preparatore atletico del sodalizio affiliato Fipav vincolante, poi dimessosi, ha confermato che l’incolpato aveva messo una mano sulla spalla allo spettatore allontanandolo.
Le testimonianze prodotte dalla difesa del sodalizio affiliato Fipav, hanno confermato le offese che lo spettatore aveva rivolto alla panchina dello stesso sodalizio per tutto l’incontro; due testimoni tesserati Fipav, riferivano di aver visto l’incolpato al termine della partita salire velocemente sugli spalti e mettere le mani al collo dello spettatore dopo averlo raggiunto.
Orbene, l’evento della minaccia allo spettatore (“sparisci dalla mia vista”), è un fatto ammesso e provato; anche il contatto fra lo spettatore e l’incolpato con le mani sul petto e la spinta, sono fatti provati.
Il comportamento tenuto dall’incolpato, è da considerarsi grave e disciplinarmente rilevante. Non può infatti un tesserato, tenere un plateale atteggiamento che sfocia nel contatto fisico con uno spettatore; nessuna giustificazione può rinvenirsi nel fatto che fra il pubblico vi fosse la figlia dell’incolpato; non è certo con le vie di fatto che ci si tutela per quella che si ritiene un’offesa ricevuta. La circostanza che le mani siano state appoggiate sul petto, come riferito dai testimoni della difesa, o
che si siano strette intorno al collo, come riferito dai testimoni a carico, nulla tolgono alla gravità del comportamento che si sostanzia già con il violento contatto fisico fra le parti; basta pensare a cosa sarebbe successo se lo spettatore avesse riposto all’aggressione.
Il sodalizio con la propria memoria ha tentato di limitare la propria responsabilità per aver immediatamente allontanato l’incolpato ed aver stigmatizzato pubblicamente il gesto. Il principio della responsabilità oggettiva si sostanzia nel trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone facenti parte dell’associazione o ad essa collegate e trova giustificazione nel fatto che l’evento si presume si sia verificato per una mancanza di attività preventiva da parte della società e ciò al fine di rendere effettivo l’impegno delle associazioni nell’attività di prevenzione, anche per il massimo rispetto delle norme federali.
Ai fini dell’applicazione della sanzione ritiene il Tribunale che sia applicabile anche l’aggravante contestata poiché il comportamento tenuto è fondato su futili motivi.
(fonte: FIPAV)