Foto Federazione Italiana Pallavolo

Riforma del lavoro sportivo: ecco le principali novità del decreto correttivo

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Sono in vigore dallo scorso 5 settembre le modifiche alla riforma del lavoro sportivo introdotte dal Decreto Legislativo n.120 del 29 agosto 2023. Tra le principali novità che riguardano le società sportive ci sono le correzioni al decreto n.36 del 2021: in particolare, viene introdotta una definizione più precisa della categoria di lavoratore sportivo. Oltre alle 7 categorie già identificate dalla precedente norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, arbitro) potrà essere considerato come lavoratore sportivo anche chi esercita una mansione prevista dai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva emessi dalla Federazione o Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

Ogni Federazione o DSA dovrà trasmettere al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI o il CIP, l’elenco delle mansioni, che dovrà poi essere approvato con decreto dal Governo. Una volta istituito, l’elenco dovrà essere tenuto aggiornato dal Dipartimento sulla base dei dati trasmessi dalle Federazioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il decreto, inoltre, porta da 18 a 24 ore settimanali la soglia entro la quale sarà possibile stipulare contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). L’avvio di tutte le collaborazioni sportive dovrà essere comunicato al Registro delle Attività Sportive (RAS), anche qualora i compensi previsti non superino la soglia dei 5000 euro annui. Va ricordato però che gli iscritti agli albi professionali (compresi medici e fisioterapisti) non possono essere considerati lavoratori sportivi: la loro collaborazione dovrà essere quindi inquadrata in regime di partita IVA (o in altre forme analoghe).

Viene poi stabilito che i dipendenti della pubblica amministrazione potranno collaborare con le società sportive con la formula del volontariato oppure, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza, come lavoratori sportivi, naturalmente fuori dall’orario di lavoro; anche qui sarà necessario un ulteriore decreto che definisca i parametri per rilasciare l’autorizzazione. Per quanto riguarda i direttori di gara, saranno le Federazioni (o i DSA o gli EPS) a comunicare al centro per l’impiego le singole prestazioni effettuate e i relativi compensi erogati.

Infine, tra le altre norme, c’è quella che prevede l’esclusione dagli obblighi INAIL di tutti i lavoratori sportivi tranne i dipendenti, compresi quindi i collaboratori con contratto di lavoro autonomo; a questi ultimi si applicherà soltanto la tutela assicurativa obbligatoria collegata al tesseramento. Grazie a questa norma, le società che operano con soli lavoratori autonomi (o in possesso di partita IVA) non dovranno necessariamente aprire una posizione assicurativa INAIL.

La versione completa circolare informativa predisposta dalla Federazione Italiana Pallavolo sul decreto correttivo è disponibile online.

(fonte: Federazione Italiana Pallavolo)

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